L'omissione della comunicazione del lavoro a chiamata è punita con una sanzione amministrativa tra 400,00 € e 2.400,00 €.
Recentemente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emesso la nota n. 37//0018271/MA007.A001 nella quale è confermato che la sanzione amministrativa sopraindicata va irrogata esclusivamente dal personale di
vigilanza delle Direzioni territoriali del lavoro.
La giustificazione di tale decisione è determinata dal fatto che "essendo gli Uffici territoriali di questo Ministero i soli destinatari della comunicazione in esame nonchè in ragione dell'assenza di previsioni di senso contrario, si ritiene che la competenza ad irrogare la sanzione amministrativa di cui al comma 3 bis [d.lgs. 276/2003], nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligo, debba essere attribuita in via esclusiva al personale di vigilanza in servizio presso i suddetti Uffici".