A decorrere dal 1° gennaio c.a. non sussiste più l'obbligo di
convalida presso la DPL dell'accordo di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; introdotta
dall'art. 22 comma 4 della l. n. 183 del 12 novembre 2011.
Permangono, comunque, altri adempimenti a
carico del datore di lavoro:
- accodo
tra le parti, che deve essere obbligatoriamente stipulato;
- comunicazione
telematica attraverso il
sistema delle comunicazioni obbligatorie, che non
è obbligatoria ma per
l'Agenzia del lavoro è auspicabile
ed opportuna per garantire la
conoscenzae trasparenza nei movimenti del mercato del lavoro.
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