Dal 1° giugno 2013
non sarà più possibile autocertificare
l’avvenuta valutazione dei rischi.
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Il ministero del Lavoro chiarisce che
le Piccole e
Medie Imprese fino a 10 dipendenti possono continuare a presentare
l’autocertificazione per la valutazione
dei rischi fino al 31 maggio
2013.
Pertanto,
dal 1° giugno 2013, i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti non
potranno più autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, ma dovranno
predisporre il documento di valutazione dei rischi (DVR), avvalendosi delle
procedure semplificate contenute nel Decreto Interministeriale del 30 novembre
2012 al fine di non incorrere, in caso di controllo, nelle seguenti sanzioni.
* Sanzioni:
in
caso di mancata redazione del DVR
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arresto da
€ 6.400.
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in caso di incompleta
redazione del DVR (in relazione a : misure di prevenzione e
protezione e DPI, programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, procedure sulle misure da
adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità)
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ammenda da €
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in caso di incompleta
redazione del DVR (in merito a : relazione sulla valutazione di tutti
i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione
stessa, individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi
specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e addestramento)
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ammenda da €
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La redazione del documento,
come previsto dal D. Lgs 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul
lavoro), art. 28, comma 2 lettera a, «è rimessa al datore di
lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità,
brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi
aziendali e di prevenzione».
Per tutto quanto sopra indicato fate senz’altro
riferimento ai Vostri consulenti per la sicurezza sul lavoro, tenendo
presente gli adempimenti obbligatori in capo al datore di lavoro come
previsti dalla normativa vigente.
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