Elenco blog personale

lunedì 1 luglio 2013

Nuove disposizioni relative alla comunicazione preventiva del lavoro a chiamata

Il datore di lavoro che intende usufruire di prestazioni di lavoro a chiamata deve inviare una comunicazione preventiva.



Dal 3 luglio 2013

le modalità di comunicazione

cambiano.


            *Il modello da utilizzare rimane quello utilizzato fino ad oggi (Uni-intermittente).

            *Modalità di invio della comunicazione:
- solo ed esclusivamente tramite posta elettronica, non necessariamente certificata, all’indirizzo PEC intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it, con oggetto “Comunicazione chiamata lavoro intermittente” inviando in allegato il modello sopracitato adeguatamente compilato.
- oppure telematicamente, avvalendosi del supporto dello Studio Morandi Flavia.

*L’annullamento della comunicazione è possibile, con le stesse modalità sopradescritte, cioè con mail PEC o telematicamente, attraverso l’invio di una successiva comunicazione di rettifica. Tale comunicazione va effettuata nel tempo massimo di 48 ore dall’inizio previsto della prestazione lavorativa.
Se non si comunica l’annullamento la prestazione lavorativa si ritiene effettivamente resa con tutte le conseguenze connesse agli obblighi retributivi e contributivi.


* Sanzioni:
in caso omissione della comunicazione:
sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 2.400,00 per ogni lavoratore interessato.

in caso di chiamata del lavoratore in giorni non coincidenti con quelli comunicati:
1) considerazione della prestazione lavorativa come lavoro nero;
2) trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
3) sanzione amministrativa per mancata comunicazione preventiva