L'INPS con nota del 5 aprile 2012 ha precisato che non è possibile godere degli incentivi contributivi in caso di assunzione di dipendenti iscritti alle liste di mobilità licenziati da studi professionali.
Tale decisione contrasta con quanto precedentemente confermato dal Ministero del Lavoro nell'interpello n. 10 del 2011. In tale sede si era arrivati ad una differente conclusione partendo dall'interpretazione dell'art. 4 L. 236/1993 nel quale è stabilito che nelle liste di mobilità "possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro".
Poichè gli studi professionali non rientrano nelle categorie di datori di lavoro sopramenzionati sembrerebbe non siano destinatari di tale norma. Il Ministero del Lavoro, però, ha interpretato la disposizione normativa avvalendosi della definizione di datore di lavoro fornita dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee con sentenza del 16.10.2003: la nozione di datore di lavoro è da intendersi in senso ampio andando oltre alla connessione con la definizione di imprenditore, in quanto datore di lavoro può essere qualunque soggetto che svolge attività economica.
L'INPS, invece, ha recentemente affermato che, mentre l’assoggettamento alle procedure di licenziamento collettivo prescinde dalla qualità di impresa del datore di lavoro, al contrario l’applicazione degli incentivi contributivi per l’assunzione di soggetto in mobilità è subordinata alla qualità di imprenditore del datore di lavoro che effettua il licenziamento.