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lunedì 2 aprile 2012

Obbligo formativo in materia di igiene e sicurezza sul lavoro



A decorrere dal 02 aprile 2012 l’EBAT ha reso operativo l’obbligo di formazione ed informazione in materia di igiene e sicurezza dei dipendenti delle aziende trentine che applicano i contratti collettivi dell’artigianato ed in regola con i versamenti all’EBAT.





1) Obbligo di informazione

Il datore di lavoro, all’atto dell’assunzione del dipendente, è obbligato ad informare il lavoratore in tema di igiene e sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a tenere traccia dell’informazione effettuata mediante la compilazione di un’apposita scheda che deve essere sottoscritta sia dal datore di lavoro che dal dipendente ed inviata all’EBAT.
Il fac-simile di tale scheda può essere scaricato collegandosi al sito dell'EBAT (http://www.ebat.tn.it/download/organismo-sicurezza-artigianato/mqua23a.pdf).


2) Obbligo di formazione
  
Tutti i dipendenti assunti nelle aziende trentine che applicano i contratti collettivi dell’artigianato dovranno frequentare appositi corsi per la formazione obbligatoria in tema di igiene e sicurezza.
* per i dipendenti neo-assunti: entro 2 giorni dalla data di assunzione si potrà procedere all’iscrizione del lavoratore ai corsi organizzati dall’EBAT, che per il 2012 saranno totalmente gratuiti.
* per i dipendenti già in forza: se non hanno già frequentato suddetti corsi il datore di lavoro dovrà impegnarsi per far sì che tale obbligo venga soddisfatto.
Solo per i dipendenti assunti a decorrere dal 01.01.2012 l’EBAT ammette, in via del tutto eccezionale la possibilità di iscrizione ai corsi gratuiti. Pertanto lo Studio procederà d’ufficio a tale iscrizione.

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