Il D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014 ha introdotto delle
importanti novità in merito alle attività lavorative svolte a contatto con i
minori.
Con l’occasione
ricapitoliamo di seguito alcune regole che devono essere rispettate nel lavoro minorile. Si tenga presente che
sono fatte salve le eventuali disposizioni di miglior favore dei CCNL.
Requisiti del
minore
=>
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* compimento dei 16 anni d’età
* assolvimento dell’obbligo scolastico
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Orario di
lavoro
=>
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* massimo 40 ore settimanali;
* massimo 8 ore giornaliere
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Riposi
intermedi
=>
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* almeno un’ora di riposo dopo 4,5 ore
di lavoro
|
Riposi
settimanali
=>
|
* almeno 2 giorni di riposo compresa
la domenica
Per i minori impiegati nei settori
turistico, alberghiero o della ristorazione può essere concesso il riposo
anche in un giorno diverso dalla domenica.
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Lavoro
notturno
=>
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vietato (sono ammesse deroghe in
determinati casi)
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Limiti =>
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i minori non possono somministrare
bevande alcoliche
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Il
D.Lgs. sopra menzionato ha introdotto l’ulteriore onere a carico del datore di
lavoro consistente nell’obbligo di acquisizione del certificato penale del casellario giudiziale allo scopo di
accertare l’assenza di condanne per reati attinenti alla prostituzione e pornografia
minorile.
Pertanto,
prima di procedere con l’assunzione del
minore è necessario che il datore di lavoro, tutore o comunque colui che è
maggiormente a contatto con il minore richieda il certificato penale
utilizzando nel frattempo il modello http://www.procura.milano.giustizia.it/files/RICHIESTA-CAS-ART-25-BIS.pdf facendo riferimento
al tribunale competente.
Si
comunicano i costi per la richiesta del certificato penale:
- 1 marca da bollo da € 16,00;
- 1 marca per diritti da € 7,08 se il
certificato è richiesto con urgenza;
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