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lunedì 17 febbraio 2014

Maxisanzione lavoro nero

I datori di lavoro che occupano personale in nero sono soggetti alla maxisanzione.

Con il Decreto Legge n. 145/2013 gli importi sono aumentati:

Maxisanzione
fino al 23.12.2013
Maxisanzione
dal 23.12.2013

da € 1.500 a € 12.000
per ciascun lavoratore irregolare
+
€ 150
per ogni giornata di effettivo lavoro


da € 1.950 a € 15.600
per ciascun lavoratore irregolare
+
€ 195
per ogni giornata di effettivo lavoro


Il sopracitato Decreto ha, inoltre, escluso la procedura di diffida grazie alla quale prima del 23 dicembre 2013 era possibile regolarizzare il lavoro nero pagando un importo minimo.

Ricordiamo che l’impiego di lavoratori in nero può essere punito anche con la sospensione dell’attività imprenditoriale. Il Decreto Legge ha previsto l’aumento dell’importo da versare per la revoca del provvedimento di sospensione:

Provvedimento di sospensione
fino al 23.12.2013
dal 23.12.2013
per lavoro nero
€ 1.500
€ 1.950
per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro
€ 2.500
€3.250



mercoledì 12 febbraio 2014

Proroga al 16 maggio 2014 del pagamento del premio INAIL

 

 
è stato rinviato
al 16 maggio 2014
 il termine di scadenza
per il pagamento dell’autoliquidazione 2013/2014



La proroga del termine di pagamento dal 17 febbraio al 16 maggio è stata disposta dal Decreto Legge n. 4/2014 che prevede tale differimento "Al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali […]".

Per ditte che sceglieranno la rateazione si precisa che il calcolo sarà effettuato considerando quattro rate, ma i versamenti saranno tre con le scadenze di seguito indicate:

-          16 maggio 2014, pagamento del 50% del premio (1° + 2° rata);

-          20 agosto 2014, pagamento del 25% (3° rata), con la maggiorazione dei relativi interessi;

-          16 novembre 2014, pagamento del 25% (4° rata), con la maggiorazione dei relativi interessi.

 

lunedì 27 gennaio 2014

Nuove modalità per la formazione in apprendistato


L’apprendistato è la tipologia contrattuale riservata ai giovani dai 18 ai 29 anni che prevede l’obbligo formativo dell’apprendista:

formazione di base trasversale - è di competenza dell’Agenzia del Lavoro ed è pari a 40 ore per il
primo anno e a 20 ore per ogni anno successivo e continuerà ad essere usufruita gratuitamente dalle
aziende ed erogata tramite gli Enti di Formazione Professionale trentini;
* formazione professionalizzante - viene erogata ed organizzata dall'azienda a proprie spese oppure 
erogata dagli Enti di formazione accreditati a fronte di una compartecipazione di spesa del 30% del
costo del singolo modulo formativo + quota di iscrizione. 

 Anche i servizi accessori, come la compilazione del Piano Formativo individuale (documento obbligatorio che integra il contratto di lavoro dell’apprendista), la consulenza per la compilazione dell’Agenda Formativa dell’apprendista e la visita del Tutore dell’Alternanza in azienda, potranno - ma non è obbligatorio - essere forniti a pagamento dagli Enti di Formazione accreditati. 

 Per gli apprendisti assunti ante 26.04.2012, rimangono invariati i servizi formativi offerti dagli Enti di Formazione Professionale competenti e dall'Agenzia del Lavoro.

Gli Enti di Formazione hanno già inviato alle aziende una circolare esplicativa in merito alle nuove disposizioni con riepilogo dei servizi forniti unitamente al servizio di supporto effettuato dal Tutore dell’Alternanza, e dei relativi costi.

Il nostro Studio di consulenza prosegue nell'offerta di un servizio personalizzato sia per la compilazione del Piano Formativo Individuale, sia per quanto riguarda lo svolgimento della formazione professionalizzante in azienda durante l’anno di formazione. A tale riguardo sarà effettuata la compilazione delle certificazioni d’obbligo (certificazione formazione non formale - Allegato 2, schede di progettazione relative alla formazione formale per i moduli realizzati in azienda - Allegato 4 e certificazione delle competenze acquisite nella formazione realizzata in azienda - Allegato 6) e la consulenza specifica per la compilazione dell’Agenda Formativa dell’apprendista.

Certi di offrire un servizio individualizzato all'azienda per la gestione dell’apprendista, rimaniamo a disposizione per conferma di erogazione del servizio e per un preventivo personalizzato.



Astensione anticipata dal lavoro per lo svolgimento di mansioni pregiudizievoli alla gravidanza


Tra gli obblighi in capo al datore di lavoro in materia di sicurezza di cui al D.lgs. 151/2001, è di particolare rilevanza la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri, previa individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare.

Il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento segnala che la maggior parte delle istanze presentate per ottenere l’astensione anticipata per condizioni di lavoro a rischio, vengono presentate direttamente dalle lavoratrici, con conseguenza che il Servizio Lavoro deve attivarsi per richiedere al datore di lavoro la valutazione dei rischi, il che comporta un allungamento dei tempi di attesa per l’emanazione dei provvedimenti di astensione.

Il Servizio Lavoro ritiene opportuno pertanto che sia direttamente in datore di lavoro a richiedere l’interdizione anticipata dal lavoro per mansioni pregiudizievoli della lavoratrice; qualora questo non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi si potrà procedere alla modifica delle condizioni lavorative o dell’orario di lavoro una volta in possesso del certificato medico attestante lo stato di gravidanza.

A tal fine si indica il link (http://www.modulistica.provincia.tn.it/miw2/modinter.nsf/32B90D6B2591E4DEC1257C0400446205/$File/ALLEGATO%2011%20MODELLO%20DOMANDA%20DATORE%20DI%20LAVORO%20GRAV%20RISCHIO%20….pdf) dove trovare il modulo da compilare (include anche la valutazione dei rischi), che è utilizzabile anche nel caso di prolungamento dell’astensione obbligatoria al lavoro fino a sette mesi dopo il parto.


lunedì 13 gennaio 2014

Istanza di riduzione tasso tariffa INAIL entro il 31.01.2014

 
 
Entro il 31 gennaio 2014

tutte le imprese che nel 2013 hanno effettuato interventi per il
miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi
di lavoro
possono presentare apposito modello ai fini della istanza di
riduzione del tasso medio di tariffa INAIL,

in questo modo il tasso per il calcolo del premio INAIL potrà
essere inferiore.
 
 

lunedì 1 luglio 2013

Nuove disposizioni relative alla comunicazione preventiva del lavoro a chiamata

Il datore di lavoro che intende usufruire di prestazioni di lavoro a chiamata deve inviare una comunicazione preventiva.



Dal 3 luglio 2013

le modalità di comunicazione

cambiano.


            *Il modello da utilizzare rimane quello utilizzato fino ad oggi (Uni-intermittente).

            *Modalità di invio della comunicazione:
- solo ed esclusivamente tramite posta elettronica, non necessariamente certificata, all’indirizzo PEC intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it, con oggetto “Comunicazione chiamata lavoro intermittente” inviando in allegato il modello sopracitato adeguatamente compilato.
- oppure telematicamente, avvalendosi del supporto dello Studio Morandi Flavia.

*L’annullamento della comunicazione è possibile, con le stesse modalità sopradescritte, cioè con mail PEC o telematicamente, attraverso l’invio di una successiva comunicazione di rettifica. Tale comunicazione va effettuata nel tempo massimo di 48 ore dall’inizio previsto della prestazione lavorativa.
Se non si comunica l’annullamento la prestazione lavorativa si ritiene effettivamente resa con tutte le conseguenze connesse agli obblighi retributivi e contributivi.


* Sanzioni:
in caso omissione della comunicazione:
sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 2.400,00 per ogni lavoratore interessato.

in caso di chiamata del lavoratore in giorni non coincidenti con quelli comunicati:
1) considerazione della prestazione lavorativa come lavoro nero;
2) trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
3) sanzione amministrativa per mancata comunicazione preventiva

mercoledì 22 maggio 2013

Redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)


 
 
 
Dal 1° giugno 2013
 
non sarà più possibile autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi.
 
 
 

            Il ministero del Lavoro chiarisce che le Piccole e Medie Imprese fino a 10 dipendenti possono continuare a presentare l’autocertificazione per la valutazione dei rischi fino al 31 maggio 2013.

Pertanto, dal 1° giugno 2013, i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti non potranno più autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, ma dovranno predisporre il documento di valutazione dei rischi (DVR), avvalendosi delle procedure semplificate contenute nel Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 al fine di non incorrere, in caso di controllo, nelle seguenti sanzioni.

 
* Sanzioni:
 
in caso di mancata redazione del DVR
arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a
€ 6.400.
 
in caso di incompleta redazione del DVR (in relazione a : misure di prevenzione e protezione e DPI, programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità)
 
 
 
ammenda da € 2.000 a € 4.000.
 
in caso di incompleta redazione del DVR (in merito a : relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento)
 
 
 
ammenda da € 1.000 a € 2.000


            La redazione del documento, come previsto dal D. Lgs 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro), art. 28, comma 2 lettera a,  «è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione».

             Si ricorda che i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) devono frequentare corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. Il datore di lavoro è inoltre tenuto a far sì che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche attraverso la frequenza periodica di corsi di aggiornamento.

 
        
Per tutto quanto sopra indicato fate senz’altro riferimento ai Vostri consulenti per la sicurezza sul lavoro, tenendo presente gli adempimenti obbligatori in capo al datore di lavoro come previsti dalla normativa vigente.