L'art. 4 della legge n. 53 del 2000 ed il successivo regolamento di attuazione contenuto nel D.M. n. 278 del 2000, prevedono il diritto ad un permesso retribuito della durata massima di 3 giorni lavorativi all'anno in caso di decesso del coniuge, del convivente, di un parente entro il terzo grado o di un affine entro il secondo grado.
I giorni di permesso devono necessariamente essere utilizzati entro 7 giorni dall'evento.
Quando si verifica il decesso, il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente
al proprio datore di lavoro la propria assenza specificando i giorni nei quali intende
avvalersi del permesso.
Al rientro sul posto di lavoro, deve
consegnare al datore la documentazione relativa al decesso.
Quella sopramenzionata è la disciplina base relativa ai permessi per lutto. I CCNL, infatti, possono prevedere una disciplina diversa di maggior favore. Per esempio il CCNL Studi Professionali ammette il permesso lutto anche in caso di decesso di parenti entro il terzo grado.






