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giovedì 19 luglio 2012

Precisazioni sui contratti a chiamata


A seguito dell’emissione della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali d.d. 18.07.2012 contenente indicazioni operative per l’attuazione della c.d. “riforma Fornero”, evidenziamo alcune precisazioni in merito ai contratti a chiamata.

            Tali contratti si possono stipulare solo:
* con soggetti che non hanno ancora compiuto 24 anni (le prestazioni potranno essere rese fino al compimento del 25° anno di età) o di età superiore ai 55 anni;

* per le attività presenti nel R.D. n. 2657 del 1923;

* nei casi previsti dai CCNL.


§§§   §§§   §§§


La comunicazione della prestazione lavorativa alla DPL potrà essere fatta:  

* indicando solo i giorni in cui il dipendente lavorerà e non anche l’orario;

* indicando contestualmente la prestazione di più lavoratori;

* inviando il fax o la mail anche nello stesso giorno di inizio della prestazione purché antecedentemente all’effettivo impiego del dipendente.

                                                                                         

«La comunicazione potrà essere modificata o annullata in qualunque momento attraverso l’invio di una successiva comunicazione, da effettuarsi tuttavia sempre prima dell’inizio della prestazione di lavoro. In assenza di modifica o annullamento della comunicazione già inoltrata è da ritenersi comunque effettuata la prestazione lavorativa per i giorni indicati, con relative conseguenze di natura retributiva e contributiva».



Obbligo di convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

La legge n. 92 del 28 giugno 2012 (c.d. riforma Fornero) entrata in vigore il 18 luglio scorso, ha introdotto l’obbligo di convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale.

Dal 18 luglio, pertanto, il datore di lavoro che riceve le dimissioni o la risoluzione anticipata del contratto di lavoro, deve, entro 30 giorni, invitare il dipendente, con lettera raccomandata A/R o a mani, a convalidare le stesse:

* presso la Direzione Territoriale del lavoro o presso i Centri per l’impiego;

* oppure sottoscrivendo la sua volontà con apposita dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della cessazione del rapporto di lavoro UNILAV inviata telematicamente al Ministero del Lavoro.



Se il datore di lavoro non invita formalmente il dipendente ad attivarsi per la convalida, decorsi 30 giorni le dimissioni o la risoluzione anticipata si considerano PRIVE DI EFFETTO.


*** *** ***


Il lavoratore ha tempo 7 giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro per:

1) procedere con la convalida => cessando il rapporto di lavoro
2) non fare nulla                      => il rapporto di lavoro si ritiene cessato decorsi 7 giorni
3) presentare revoca scritta
delle dimissioni                       => il rapporto di lavoro non cessa e continua a produrre effetti


*** *** ***


Pertanto ogni volta che il datore di lavoro riceverà la comunicazione di dimissioni o vorrà procedere con la risoluzione anticipata del contratto dovrà agire nel seguente modo:

1)      comunicazione tempestiva al Consulente del lavoro;

2)      consegna al dipendente dell’invito formale a procedere con la convalida, preferibilmente presso il nostro Studio apponendo la dichiarazione di volontà di cessazione in calce alla ricevuta di trasmissione della cessazione del rapporto di lavoro (UNILAV) inviata al Ministero del Lavoro.



mercoledì 18 luglio 2012

"Riforma Fornero" - obbligo di comunicazione preventiva per i contratti a chiamata - provincia di BRESCIA

Ricordiamo che a decorrere dal 18 luglio p.v. il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare preventivamente l’inizio di ogni prestazione lavorativa alla Direzione territoriale del lavoro specificando la durata della prestazione stessa.

In caso di omissione il datore di lavoro è punito con una sanzione da € 400,00 ad € 2.400,00.

Esempio: Il datore di lavoro il giorno 20 luglio chiama il Sig. Tizio chiedendo di svolgere la prestazione lavorativa il giorno successivo (21 luglio). Il datore di lavoro, non più tardi del 20 luglio, dovrà inviare la comunicazione alla Direzione provinciale del Lavoro.


I datori di lavoro che occupano dipendenti a chiamata che prestano attività lavorativa in


provincia di Brescia

dovranno compilare il modello che trovano all’indirizzo



ed inviarlo:

- preferibilmente per fax al n. 030/24.23.178 o 030/22.38.65;
- o con PEC all’indirizzo dpl-brescia@lavoro.gov.it.


martedì 17 luglio 2012

"Riforma Fornero": obbligo di comunicazione preventiva per i contratti a chiamata - provincia di TRENTO

A decorrere dal 18 luglio p.v. il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare preventivamente l’inizio di ogni prestazione lavorativa alla Direzione territoriale del lavoro specificando la durata della prestazione stessa.

In caso di omissione il datore di lavoro è punito con una sanzione da € 400,00 ad € 2.400,00.

Esempio: Il datore di lavoro il giorno 20 luglio chiama il Sig. Tizio chiedendo di svolgere la prestazione lavorativa il giorno successivo (21 luglio). Il datore di lavoro, non più tardi del 20 luglio, dovrà inviare la comunicazione alla Direzione provinciale del Lavoro.


I datori di lavoro che occupano dipendenti a chiamata che prestano attività lavorativa in

provincia di Trento

dovranno compilare il modello che trovano all’indirizzo


ed inviarlo:

- preferibilmente per fax al n. 0461/49.40.34 o 0461/ 49.42.12;

- o con PEC all’indirizzo lavoro.intermittente@provincia.tn.it.