A seguito
dell’emissione della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali d.d. 18.07.2012 contenente indicazioni operative per l’attuazione della
c.d. “riforma Fornero”, evidenziamo alcune precisazioni in merito ai contratti a chiamata.
Tali
contratti si possono stipulare solo:
* con soggetti che non hanno ancora
compiuto 24 anni (le prestazioni potranno essere rese fino al compimento
del 25° anno di età) o di età superiore ai 55 anni;* per le attività presenti nel R.D. n. 2657 del 1923;
* nei casi previsti dai CCNL.
§§§ §§§ §§§
* indicando solo i giorni in cui il
dipendente lavorerà e non anche l’orario;
* indicando contestualmente la
prestazione di più lavoratori;
«La comunicazione potrà essere modificata
o annullata in qualunque momento attraverso l’invio di una successiva
comunicazione, da effettuarsi tuttavia sempre prima dell’inizio della
prestazione di lavoro. In assenza di
modifica o annullamento della comunicazione già inoltrata è da ritenersi
comunque effettuata la prestazione lavorativa per i giorni indicati, con
relative conseguenze di natura retributiva e contributiva».
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