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giovedì 19 luglio 2012

Precisazioni sui contratti a chiamata


A seguito dell’emissione della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali d.d. 18.07.2012 contenente indicazioni operative per l’attuazione della c.d. “riforma Fornero”, evidenziamo alcune precisazioni in merito ai contratti a chiamata.

            Tali contratti si possono stipulare solo:
* con soggetti che non hanno ancora compiuto 24 anni (le prestazioni potranno essere rese fino al compimento del 25° anno di età) o di età superiore ai 55 anni;

* per le attività presenti nel R.D. n. 2657 del 1923;

* nei casi previsti dai CCNL.


§§§   §§§   §§§


La comunicazione della prestazione lavorativa alla DPL potrà essere fatta:  

* indicando solo i giorni in cui il dipendente lavorerà e non anche l’orario;

* indicando contestualmente la prestazione di più lavoratori;

* inviando il fax o la mail anche nello stesso giorno di inizio della prestazione purché antecedentemente all’effettivo impiego del dipendente.

                                                                                         

«La comunicazione potrà essere modificata o annullata in qualunque momento attraverso l’invio di una successiva comunicazione, da effettuarsi tuttavia sempre prima dell’inizio della prestazione di lavoro. In assenza di modifica o annullamento della comunicazione già inoltrata è da ritenersi comunque effettuata la prestazione lavorativa per i giorni indicati, con relative conseguenze di natura retributiva e contributiva».



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