Ricordiamo che a decorrere dal 18 luglio p.v. il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare preventivamente l’inizio di ogni prestazione lavorativa alla Direzione territoriale del lavoro specificando la durata della prestazione stessa.
In caso di omissione il datore di lavoro è punito con una sanzione da € 400,00 ad € 2.400,00.
Esempio: Il datore di lavoro il giorno 20 luglio chiama il Sig. Tizio chiedendo di svolgere la prestazione lavorativa il giorno successivo (21 luglio). Il datore di lavoro, prima dell'inizio della prestazione lavorativa, dovrà inviare la comunicazione alla Direzione provinciale del Lavoro.
I datori di lavoro che occupano dipendenti a chiamata che prestano attività lavorativa in
provincia di Bergamo
dovranno compilare il modello che trovano all’indirizzo
ed inviarlo:
- preferibilmente per fax al n. 035/24.91.43 o 035/21.82.13;
- o con PEC all’indirizzo dpl-bergamo@lavoro.gov.it.
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