La legge n. 92 del 28 giugno 2012 (c.d. riforma Fornero) entrata in vigore il 18 luglio scorso, ha introdotto l’obbligo di convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale.
Dal 18 luglio, pertanto, il datore di lavoro che riceve le dimissioni o la risoluzione anticipata del contratto di lavoro, deve, entro 30 giorni, invitare il dipendente, con lettera raccomandata A/R o a mani, a convalidare le stesse:
* presso la Direzione Territoriale del lavoro o presso i Centri per l’impiego;
* oppure sottoscrivendo la sua volontà con apposita dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della cessazione del rapporto di lavoro UNILAV inviata telematicamente al Ministero del Lavoro.
Se il datore di lavoro non invita formalmente il dipendente ad attivarsi per la convalida, decorsi 30 giorni le dimissioni o la risoluzione anticipata si considerano PRIVE DI EFFETTO.
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Il lavoratore ha tempo 7 giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro per:
1) procedere con la convalida => cessando il rapporto di lavoro
2) non fare nulla => il rapporto di lavoro si ritiene cessato decorsi 7 giorni
3) presentare revoca scritta
delle dimissioni => il rapporto di lavoro non cessa e continua a produrre effetti
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Pertanto ogni volta che
il datore di lavoro riceverà la comunicazione di dimissioni o vorrà procedere
con la risoluzione anticipata del contratto dovrà agire nel seguente modo:
1)
comunicazione tempestiva al Consulente
del lavoro;
2) consegna al dipendente dell’invito formale a procedere con la convalida, preferibilmente presso il nostro Studio apponendo la dichiarazione di volontà di cessazione in calce alla ricevuta di trasmissione della cessazione del rapporto di lavoro (UNILAV) inviata al Ministero del Lavoro.
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