Elenco blog personale

giovedì 26 novembre 2015

PAGAMENTO RETRIBUZIONI DI DICEMBRE 2015 ENTRO IL 12 GENNAIO 2016

·         Secondo quanto stabilito dall’art. 51 del TUIR solo i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2016 si possono considerare nel periodo d’imposta 2015; si tratta del principio di cassa allargato.
·         Lo stesso principio di cassa allargato si applica ai compensi pagati ai collaboratori a progetto (art. 61 D. Lgs.276/2003) e collaborazioni coordinate e continuative co.co.co come gli amministratori di società.

Conseguenze per il dipendente
Pagamento entro il 12 gennaio 2016
I redditi si considerano percepiti nell’anno di competenza 2015.
Verranno inclusi nella CU 2016 (ex modello CUD) redditi 2015.

Pagamento successivo al 12 gennaio 2016
 I redditi si considerano percepiti nell’anno di competenza 2016.
Verranno inclusi nella CU 2017 redditi 2016.
Conseguenze per il datore di lavoro



Costo del lavoratore
Il costo relativo alle retribuzioni sarà deducibile secondo il criterio della competenza,  le retribuzioni saranno quindi deducibili nel periodo d’imposta 2015 anche se corrisposte successivamente al 12 gennaio 2016. 

Compensi degli amministratori (non professionisti art. 50 TUIR)
Per le società che erogano tali compensi, gli stessi sono deducibili nell’anno cui si riferiscono, solo se pagati entro il 12 gennaio 2016.
Conseguenze per il datore di lavoro professionista
Costo del lavoratore
Per costoro opera il principio di cassa, in base al quale, ai fini della deducibilità dei costi relativi alle retribuzioni, rilevano esclusivamente le spese effettivamente sostenute nel periodo d’imposta 2015.

È necessario, quindi, che il pagamento venga effettuato entro e non oltre il 12 gennaio 2016 in modo che entro tale data i compensi risultino disponibili per il lavoratore.

Affinché i pagamenti dei salari e stipendi ai dipendenti, i compensi ai collaboratori a progetto e amministratori (co.co.co) possano essere considerati effettuati entro 12 gennaio 2016 è necessario considerare quanto segue:

per i pagamenti in contante
per i pagamenti con Assegno Circolare o Assegno Bancario
per i pagamenti con bonifico bancario
Solo se la retribuzione è inferiore ad € 1.000,00.

Il pagamento si considera effettuato al momento della consegna materiale della somma di denaro. A titolo di prova è opportuno ottenere dal lavoratore una quietanza con la data di pagamento entro il 12 gennaio 2016.
L’assegno deve essere opportunamente datato (entro il 12 gennaio 2016).
Il pagamento si considera effettuato al momento della consegna al beneficiario.
Il pagamento si considera effettuato il giorno in cui viene eseguita l’operazione di accredito sul conto del beneficiario.

giovedì 26 marzo 2015

TFR in busta paga

Con la presente informiamo che la legge di Stabilità 2015 ha previsto la possibilità di liquidazione mensile in busta paga della quota maturanda di TFR (Qu.I.R.).

Di seguito indichiamo le regole principali ai fini dell’erogazione della Qu.I.R.:

1.      i soggetti beneficiari sono i dipendenti con rapporti di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi;
2.      la quota Qu.I.R. erogabile è pari alla quota maturanda di TFR al netto del contributo Ivs dello 0,50 %;
3.      il pagamento della Qu.I.R. avviene dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta da parte del dipendente;
4.      la suddetta richiesta può essere effettuata compilando un apposito modello;
5.      la Qu.I.R. erogata mensilmente è assoggettata ad aliquota IRPEF ordinaria e concorre alla formazione del reddito ai fini del calcolo delle imposte, detrazioni ed addizionali;
6.      l’eventuale scelta di ricevere mensilmente la Qu.I.R. in busta paga è irrevocabile fino al 30 giugno 2018 o fino alla cessazione del rapporto di lavoro se precedente a tale data.


giovedì 14 agosto 2014

Lavoro minorile

Il D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014 ha introdotto delle importanti novità in merito alle attività lavorative svolte a contatto con i minori.
Con l’occasione ricapitoliamo di seguito alcune regole che devono essere rispettate nel lavoro minorile. Si tenga presente che sono fatte salve le eventuali disposizioni di miglior favore dei CCNL.


Requisiti del minore =>
* compimento dei 16 anni d’età
* assolvimento dell’obbligo scolastico

Orario di lavoro =>
* massimo 40 ore settimanali;
* massimo 8 ore giornaliere

Riposi intermedi =>
* almeno un’ora di riposo dopo 4,5 ore di lavoro

Riposi settimanali =>
* almeno 2 giorni di riposo compresa la domenica
Per i minori impiegati nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione può essere concesso il riposo anche in un giorno diverso dalla domenica.

Lavoro notturno =>
vietato (sono ammesse deroghe in determinati casi)

Limiti =>
i minori non possono somministrare bevande alcoliche


Il D.Lgs. sopra menzionato ha introdotto l’ulteriore onere a carico del datore di lavoro consistente nell’obbligo di acquisizione del certificato penale del casellario giudiziale allo scopo di accertare l’assenza di condanne per reati attinenti alla prostituzione e pornografia minorile.
Pertanto, prima di procedere con l’assunzione del minore è necessario che il datore di lavoro, tutore o comunque colui che è maggiormente a contatto con il minore richieda il certificato penale utilizzando nel frattempo il modello http://www.procura.milano.giustizia.it/files/RICHIESTA-CAS-ART-25-BIS.pdf facendo riferimento al tribunale competente.
Si comunicano i costi per la richiesta del certificato penale:
- 1 marca da bollo da € 16,00;
- 1 marca per diritti da € 7,08 se il certificato è richiesto con urgenza;
- 1 marca per diritti da € 3,54 se il certificato è richiesto senza urgenza.


martedì 29 luglio 2014

Flussi ingresso extracomunitari 2014

Con Nota n. 35/0004319 del 10 luglio 2014 il Ministero dell’Interno ed il Ministero del Lavoro hanno prorogato il termine per le domande relative all’ingresso in Italia di cittadini extracomunitari per motivi di lavoro subordinato.
Le domande di nulla osta possono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura telematica presente sul sito del Ministero dell’Interno.
Per accedere a tale procedura l’azienda deve essere registrata sul sito web del servizio di inoltro telematico delle domande e deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante o, in alternativa, può incaricare un soggetto già abilitato, come è il nostro Studio, ad effettuare l’inoltro della domanda stessa.
La presentazione telematica della domanda può essere fatta fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2014.
Ricordiamo anche che il rilascio delle autorizzazioni, una volta accettata la pratica, richiede tempi abbastanza lunghi pari a circa due o tre mesi.

giovedì 13 marzo 2014

Assunzione lavoratori dipendenti: documenti obbligatori

Per poter procedere all'assunzione di lavoratori dipendenti sia stagionali che non stagionali, è necessario che il datore di lavoro sia in possesso dei seguenti documenti del lavoratore : 

1. Carta di identità o documento di identità in corso di validità; 
2. Tessera sanitaria blu (che ha sostituito il tesserino verde del codice fiscale dell’Agenzia delle Entrate). Nel caso di lavoratori stranieri al loro primo ingresso in Italia, questi devono essere registrati presso l’Agenzia delle Entrate con relativo rilascio di codice fiscale, prima di procedere alla loro assunzione;
3. Permesso o carta di soggiorno, nel caso di stranieri con cittadinanza extracomunitaria;
4. Estratto storico del lavoratore da richiedersi a cura del lavoratore presso il Centro per l’Impiego competente: è un documento utile ma non obbligatorio per poter procedere alla verifica di eventuali sgravi contributivi o agevolazioni provinciali. 


lunedì 10 marzo 2014

Festa della donna

La festa della donna: ricordiamo le origini

Viene celebrata l'8 marzo e trova le sue origini nelle manifestazioni delle donne all'inizio del ventesimo secolo in Europa e negli Stati Uniti.
La giornata della donna è stata ufficializzata dalle Nazioni Unite nel 1977 e permette a tutti di ricordare sia le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze cui esse sono ancora fatte oggetto in molte parti del mondo.

Proprio in merito alla violenza sulle donne in quest’anno 2014 proponiamo questa breve ma significativa affermazione di Luciana Littizzetto:

"L'amore rende felici e riempie il cuore, non rompe le costole e non lascia lividi"



Calderone, lavoro donne è valore per economia

Il commento della presidente del Cup e del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro in occasione dell'8 marzo 2013.
Roma, 8 mar. (Labitalia) - "L'animo propositivo che ci guida ci spinge a dire che il lavoro femminile è un valore per l'economia". Così Marina Calderone, presidente del Cup (Comitato unitario delle professioni) e del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, dalle colonne di 'Italia Oggi', ripercorre, in occasione della festa della donna, i passaggi fondamentali che caratterizzano il lavoro femminile, sia dipendente sia autonomo.
"Continuare a dividere i settori lavorativi in subordinato e autonomo -sottolinea ancora Calderone- è un esercizio sterile che non dà prospettive al Paese. Dobbiamo arrivare a un sistema avanzato di tutele anche per chi esercita l'attività in modo autonomo e, in tale settore, ancor di più per le donne che hanno pochissima assistenza".
E le donne, secondo Calderone, possono e devono giocare un ruolo fondamentale nella ripresa dell'economia. "Nel lavoro -rimarca- bisogna offrire alle donne le stesse opportunità, potenziando ulteriormente la flessibilità e i congedi parentali. Le statistiche parlano di una crescita dell'economia al crescere del lavoro femminile. Far lavorare di più le donne -aggiunge- significa far andare meglio l'economia".
Ci deve essere anche attenzione per le donne professioniste. "La riforma degli ammortizzatori sociali in fase di strutturazione -spiega Calderone- prevederà il welfare anche per i liberi professionisti e in tal senso cercheremo di tutelare ancor di più le donne professioniste".
E da Calderone arriva anche un appello alla componente maschile della società. "Si chiede agli uomini - rimarca- di prendere atto del valore delle donne e di condividere maggiormente il peso e le responsabilità della famiglia e del lavoro. Il valore delle donne, il senso del dovere e la passione con la quale affrontano le sfide nella società e nel lavoro richiedono il riconoscimento da parte degli uomini. Non può più essere disconosciuta -conclude- la ricchezza che le donne forniscono e l'apporto che ogni giorno danno al Paese"



mercoledì 19 febbraio 2014

Incentivi alle imprese previsti dall’Inail – Avviso pubblico 2013.

Con l’Avviso pubblico del 20.12.2013, l’INAIL ha stanziato cospicui finanziamenti in conto
capitale per le aziende che intendono sviluppare progetti per il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di salute nei luoghi di lavoro.
In particolare saranno ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti categorie :
1. progetti di investimento;
2. progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi;
3. progetti per la sostituzione o l’adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio anteriormente al 21.09.1996 con attrezzature rispondenti ai requisiti di cui al Titolo III D.lgls.81/2008.

In particolare si evidenzia che :
- le imprese potranno presentare un solo progetto, per una sola unità produttiva, su tutto il territorio nazionale;
- le risorse finanziarie destinate dall’Inail per l’anno 2013 per il Trentino ammontano ad € 2.735.799;
- il finanziamento è costituito dal un contributo in conto capitale pari al 65% delle spese sostenute dall’impresa per la realizzazione del progetto, al netto di IVA, da considerarsi in regime di de minimis;
- le domande potranno essere presentate online sul sito dell’Inail, dal 21.01.2014 al 08.04.2014;

Per le imprese che intendano partecipare al bando, è previsto un seminario di natura tecnica per il giorno 25 febbraio 2014 alle ore 9.30 presso la Sala Verde della Provincia - via Romagnosi 11, a Trento (presso il Centro Europa).

lunedì 17 febbraio 2014

Maxisanzione lavoro nero

I datori di lavoro che occupano personale in nero sono soggetti alla maxisanzione.

Con il Decreto Legge n. 145/2013 gli importi sono aumentati:

Maxisanzione
fino al 23.12.2013
Maxisanzione
dal 23.12.2013

da € 1.500 a € 12.000
per ciascun lavoratore irregolare
+
€ 150
per ogni giornata di effettivo lavoro


da € 1.950 a € 15.600
per ciascun lavoratore irregolare
+
€ 195
per ogni giornata di effettivo lavoro


Il sopracitato Decreto ha, inoltre, escluso la procedura di diffida grazie alla quale prima del 23 dicembre 2013 era possibile regolarizzare il lavoro nero pagando un importo minimo.

Ricordiamo che l’impiego di lavoratori in nero può essere punito anche con la sospensione dell’attività imprenditoriale. Il Decreto Legge ha previsto l’aumento dell’importo da versare per la revoca del provvedimento di sospensione:

Provvedimento di sospensione
fino al 23.12.2013
dal 23.12.2013
per lavoro nero
€ 1.500
€ 1.950
per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro
€ 2.500
€3.250



mercoledì 12 febbraio 2014

Proroga al 16 maggio 2014 del pagamento del premio INAIL

 

 
è stato rinviato
al 16 maggio 2014
 il termine di scadenza
per il pagamento dell’autoliquidazione 2013/2014



La proroga del termine di pagamento dal 17 febbraio al 16 maggio è stata disposta dal Decreto Legge n. 4/2014 che prevede tale differimento "Al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali […]".

Per ditte che sceglieranno la rateazione si precisa che il calcolo sarà effettuato considerando quattro rate, ma i versamenti saranno tre con le scadenze di seguito indicate:

-          16 maggio 2014, pagamento del 50% del premio (1° + 2° rata);

-          20 agosto 2014, pagamento del 25% (3° rata), con la maggiorazione dei relativi interessi;

-          16 novembre 2014, pagamento del 25% (4° rata), con la maggiorazione dei relativi interessi.

 

lunedì 27 gennaio 2014

Nuove modalità per la formazione in apprendistato


L’apprendistato è la tipologia contrattuale riservata ai giovani dai 18 ai 29 anni che prevede l’obbligo formativo dell’apprendista:

formazione di base trasversale - è di competenza dell’Agenzia del Lavoro ed è pari a 40 ore per il
primo anno e a 20 ore per ogni anno successivo e continuerà ad essere usufruita gratuitamente dalle
aziende ed erogata tramite gli Enti di Formazione Professionale trentini;
* formazione professionalizzante - viene erogata ed organizzata dall'azienda a proprie spese oppure 
erogata dagli Enti di formazione accreditati a fronte di una compartecipazione di spesa del 30% del
costo del singolo modulo formativo + quota di iscrizione. 

 Anche i servizi accessori, come la compilazione del Piano Formativo individuale (documento obbligatorio che integra il contratto di lavoro dell’apprendista), la consulenza per la compilazione dell’Agenda Formativa dell’apprendista e la visita del Tutore dell’Alternanza in azienda, potranno - ma non è obbligatorio - essere forniti a pagamento dagli Enti di Formazione accreditati. 

 Per gli apprendisti assunti ante 26.04.2012, rimangono invariati i servizi formativi offerti dagli Enti di Formazione Professionale competenti e dall'Agenzia del Lavoro.

Gli Enti di Formazione hanno già inviato alle aziende una circolare esplicativa in merito alle nuove disposizioni con riepilogo dei servizi forniti unitamente al servizio di supporto effettuato dal Tutore dell’Alternanza, e dei relativi costi.

Il nostro Studio di consulenza prosegue nell'offerta di un servizio personalizzato sia per la compilazione del Piano Formativo Individuale, sia per quanto riguarda lo svolgimento della formazione professionalizzante in azienda durante l’anno di formazione. A tale riguardo sarà effettuata la compilazione delle certificazioni d’obbligo (certificazione formazione non formale - Allegato 2, schede di progettazione relative alla formazione formale per i moduli realizzati in azienda - Allegato 4 e certificazione delle competenze acquisite nella formazione realizzata in azienda - Allegato 6) e la consulenza specifica per la compilazione dell’Agenda Formativa dell’apprendista.

Certi di offrire un servizio individualizzato all'azienda per la gestione dell’apprendista, rimaniamo a disposizione per conferma di erogazione del servizio e per un preventivo personalizzato.



Astensione anticipata dal lavoro per lo svolgimento di mansioni pregiudizievoli alla gravidanza


Tra gli obblighi in capo al datore di lavoro in materia di sicurezza di cui al D.lgs. 151/2001, è di particolare rilevanza la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri, previa individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare.

Il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento segnala che la maggior parte delle istanze presentate per ottenere l’astensione anticipata per condizioni di lavoro a rischio, vengono presentate direttamente dalle lavoratrici, con conseguenza che il Servizio Lavoro deve attivarsi per richiedere al datore di lavoro la valutazione dei rischi, il che comporta un allungamento dei tempi di attesa per l’emanazione dei provvedimenti di astensione.

Il Servizio Lavoro ritiene opportuno pertanto che sia direttamente in datore di lavoro a richiedere l’interdizione anticipata dal lavoro per mansioni pregiudizievoli della lavoratrice; qualora questo non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi si potrà procedere alla modifica delle condizioni lavorative o dell’orario di lavoro una volta in possesso del certificato medico attestante lo stato di gravidanza.

A tal fine si indica il link (http://www.modulistica.provincia.tn.it/miw2/modinter.nsf/32B90D6B2591E4DEC1257C0400446205/$File/ALLEGATO%2011%20MODELLO%20DOMANDA%20DATORE%20DI%20LAVORO%20GRAV%20RISCHIO%20….pdf) dove trovare il modulo da compilare (include anche la valutazione dei rischi), che è utilizzabile anche nel caso di prolungamento dell’astensione obbligatoria al lavoro fino a sette mesi dopo il parto.


lunedì 13 gennaio 2014

Istanza di riduzione tasso tariffa INAIL entro il 31.01.2014

 
 
Entro il 31 gennaio 2014

tutte le imprese che nel 2013 hanno effettuato interventi per il
miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi
di lavoro
possono presentare apposito modello ai fini della istanza di
riduzione del tasso medio di tariffa INAIL,

in questo modo il tasso per il calcolo del premio INAIL potrà
essere inferiore.
 
 

lunedì 1 luglio 2013

Nuove disposizioni relative alla comunicazione preventiva del lavoro a chiamata

Il datore di lavoro che intende usufruire di prestazioni di lavoro a chiamata deve inviare una comunicazione preventiva.



Dal 3 luglio 2013

le modalità di comunicazione

cambiano.


            *Il modello da utilizzare rimane quello utilizzato fino ad oggi (Uni-intermittente).

            *Modalità di invio della comunicazione:
- solo ed esclusivamente tramite posta elettronica, non necessariamente certificata, all’indirizzo PEC intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it, con oggetto “Comunicazione chiamata lavoro intermittente” inviando in allegato il modello sopracitato adeguatamente compilato.
- oppure telematicamente, avvalendosi del supporto dello Studio Morandi Flavia.

*L’annullamento della comunicazione è possibile, con le stesse modalità sopradescritte, cioè con mail PEC o telematicamente, attraverso l’invio di una successiva comunicazione di rettifica. Tale comunicazione va effettuata nel tempo massimo di 48 ore dall’inizio previsto della prestazione lavorativa.
Se non si comunica l’annullamento la prestazione lavorativa si ritiene effettivamente resa con tutte le conseguenze connesse agli obblighi retributivi e contributivi.


* Sanzioni:
in caso omissione della comunicazione:
sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 2.400,00 per ogni lavoratore interessato.

in caso di chiamata del lavoratore in giorni non coincidenti con quelli comunicati:
1) considerazione della prestazione lavorativa come lavoro nero;
2) trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
3) sanzione amministrativa per mancata comunicazione preventiva

mercoledì 22 maggio 2013

Redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)


 
 
 
Dal 1° giugno 2013
 
non sarà più possibile autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi.
 
 
 

            Il ministero del Lavoro chiarisce che le Piccole e Medie Imprese fino a 10 dipendenti possono continuare a presentare l’autocertificazione per la valutazione dei rischi fino al 31 maggio 2013.

Pertanto, dal 1° giugno 2013, i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti non potranno più autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, ma dovranno predisporre il documento di valutazione dei rischi (DVR), avvalendosi delle procedure semplificate contenute nel Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 al fine di non incorrere, in caso di controllo, nelle seguenti sanzioni.

 
* Sanzioni:
 
in caso di mancata redazione del DVR
arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a
€ 6.400.
 
in caso di incompleta redazione del DVR (in relazione a : misure di prevenzione e protezione e DPI, programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità)
 
 
 
ammenda da € 2.000 a € 4.000.
 
in caso di incompleta redazione del DVR (in merito a : relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento)
 
 
 
ammenda da € 1.000 a € 2.000


            La redazione del documento, come previsto dal D. Lgs 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro), art. 28, comma 2 lettera a,  «è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione».

             Si ricorda che i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) devono frequentare corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. Il datore di lavoro è inoltre tenuto a far sì che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche attraverso la frequenza periodica di corsi di aggiornamento.

 
        
Per tutto quanto sopra indicato fate senz’altro riferimento ai Vostri consulenti per la sicurezza sul lavoro, tenendo presente gli adempimenti obbligatori in capo al datore di lavoro come previsti dalla normativa vigente.