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mercoledì 14 novembre 2012

MètaSalute



Il fondo MétaSalute (https://www.fondometasalute.it/) è un Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende che applicano il CCNL metalmeccanica industria.

Entro il 31.12.2012 ciascun dipendente potrà scegliere se aderire al Fondo con la conseguente possibilità di beneficiare dei servizi sanitari offerti.

In caso di adesione il pagamento dei contributi, che verrà eseguito a cadenza trimestrale, sarà ripartito come segue:

2,00 € mensili  => a carico del datore di lavoro
1,00 € mensile => a carico del dipendente (trattenuta in busta paga)


L’adesione al fondo è subordinata alla compilazione
entro il 31 dicembre 2012
da parte del dipendente
di un apposito modello
1° copia – da inviare a MètaSalute da parte del datore di lavoro;
2° copia – per il datore di lavoro;
3° copia – da restituire al dipendente con sottoscrizione della data di ricevimento.





 

domenica 21 ottobre 2012

Sanzione per mancata comunicazione lavoro a chiamata

L'omissione della comunicazione del lavoro a chiamata è punita con una sanzione amministrativa tra 400,00 € e 2.400,00 €.
Recentemente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emesso la nota n. 37//0018271/MA007.A001 nella quale è confermato che la sanzione  amministrativa sopraindicata va irrogata  esclusivamente dal personale di vigilanza delle Direzioni territoriali del  lavoro.
La giustificazione di tale decisione è determinata dal fatto che "essendo gli Uffici territoriali di questo Ministero i soli destinatari della comunicazione in esame nonchè in ragione dell'assenza di previsioni di senso contrario, si ritiene che la competenza ad irrogare la sanzione amministrativa di cui al comma 3 bis [d.lgs. 276/2003], nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligo, debba essere attribuita in via esclusiva al personale di vigilanza in servizio presso i suddetti Uffici".


venerdì 14 settembre 2012

Nuove modalità di comunicazione dei lavoratori a chiamata


Il datore di lavoro che intende usufruire di prestazioni di lavoro a chiamata deve inviare una comunicazione preventiva.
 

 
 
Dal 16 settembre
 
i modelli di comunicazione, il numero di fax e l’indirizzo mail ai quali effettuare l’invio
 
cambiano.
 

 
            *Il modello da utilizzare è solo ed esclusivamente quello che fornisce il ministero del Lavoro (http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/B1E904E6-E442-40B8-B554-B0D66030A80A/0/Modulo_Intermittenti.pdf)
quello vecchio non può più essere utilizzato.

            Il modello deve essere compilato per ogni dipendente con i seguenti dati:
- codice fiscale ed e-mail del datore di lavoro;
- codice fiscale del lavoratore;
- codice di comunicazione del rapporto di lavoro (da richiedere allo Studio Morandi Flavia);
- durata della prestazione lavorativa: se la prestazione dura solo un giorno è sufficiente indicare solo la “data inizio”.



            *Modalità di invio della comunicazione:

- fax al n. 848.800.131, conservando la ricevuta d’invio;

- mail all’indirizzo intermittenti@lavoro.gov.it, con oggetto “Comunicazione chiamata lavoro intermittente” inviando in allegato il modello sopradescritto compilato. Il sistema, appena riceverà la mail, invierà un messaggio di conferma di avvenuta ricezione.

giovedì 2 agosto 2012

"Riforma Fornero": obbligo di comunicazione preventiva per i contratti a chiamata - provincia di Bergamo

Ricordiamo che a decorrere dal 18 luglio p.v. il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare preventivamente l’inizio di ogni prestazione lavorativa alla Direzione territoriale del lavoro specificando la durata della prestazione stessa.

In caso di omissione il datore di lavoro è punito con una sanzione da € 400,00 ad € 2.400,00.

Esempio: Il datore di lavoro il giorno 20 luglio chiama il Sig. Tizio chiedendo di svolgere la prestazione lavorativa il giorno successivo (21 luglio). Il datore di lavoro, prima dell'inizio della prestazione lavorativa, dovrà inviare la comunicazione alla Direzione provinciale del Lavoro.


I datori di lavoro che occupano dipendenti a chiamata che prestano attività lavorativa in


provincia di Bergamo
dovranno compilare il modello che trovano all’indirizzo



ed inviarlo:

- preferibilmente per fax al n. 035/24.91.43 o 035/21.82.13;
- o con PEC all’indirizzo dpl-bergamo@lavoro.gov.it.


giovedì 19 luglio 2012

Precisazioni sui contratti a chiamata


A seguito dell’emissione della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali d.d. 18.07.2012 contenente indicazioni operative per l’attuazione della c.d. “riforma Fornero”, evidenziamo alcune precisazioni in merito ai contratti a chiamata.

            Tali contratti si possono stipulare solo:
* con soggetti che non hanno ancora compiuto 24 anni (le prestazioni potranno essere rese fino al compimento del 25° anno di età) o di età superiore ai 55 anni;

* per le attività presenti nel R.D. n. 2657 del 1923;

* nei casi previsti dai CCNL.


§§§   §§§   §§§


La comunicazione della prestazione lavorativa alla DPL potrà essere fatta:  

* indicando solo i giorni in cui il dipendente lavorerà e non anche l’orario;

* indicando contestualmente la prestazione di più lavoratori;

* inviando il fax o la mail anche nello stesso giorno di inizio della prestazione purché antecedentemente all’effettivo impiego del dipendente.

                                                                                         

«La comunicazione potrà essere modificata o annullata in qualunque momento attraverso l’invio di una successiva comunicazione, da effettuarsi tuttavia sempre prima dell’inizio della prestazione di lavoro. In assenza di modifica o annullamento della comunicazione già inoltrata è da ritenersi comunque effettuata la prestazione lavorativa per i giorni indicati, con relative conseguenze di natura retributiva e contributiva».



Obbligo di convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

La legge n. 92 del 28 giugno 2012 (c.d. riforma Fornero) entrata in vigore il 18 luglio scorso, ha introdotto l’obbligo di convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale.

Dal 18 luglio, pertanto, il datore di lavoro che riceve le dimissioni o la risoluzione anticipata del contratto di lavoro, deve, entro 30 giorni, invitare il dipendente, con lettera raccomandata A/R o a mani, a convalidare le stesse:

* presso la Direzione Territoriale del lavoro o presso i Centri per l’impiego;

* oppure sottoscrivendo la sua volontà con apposita dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della cessazione del rapporto di lavoro UNILAV inviata telematicamente al Ministero del Lavoro.



Se il datore di lavoro non invita formalmente il dipendente ad attivarsi per la convalida, decorsi 30 giorni le dimissioni o la risoluzione anticipata si considerano PRIVE DI EFFETTO.


*** *** ***


Il lavoratore ha tempo 7 giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro per:

1) procedere con la convalida => cessando il rapporto di lavoro
2) non fare nulla                      => il rapporto di lavoro si ritiene cessato decorsi 7 giorni
3) presentare revoca scritta
delle dimissioni                       => il rapporto di lavoro non cessa e continua a produrre effetti


*** *** ***


Pertanto ogni volta che il datore di lavoro riceverà la comunicazione di dimissioni o vorrà procedere con la risoluzione anticipata del contratto dovrà agire nel seguente modo:

1)      comunicazione tempestiva al Consulente del lavoro;

2)      consegna al dipendente dell’invito formale a procedere con la convalida, preferibilmente presso il nostro Studio apponendo la dichiarazione di volontà di cessazione in calce alla ricevuta di trasmissione della cessazione del rapporto di lavoro (UNILAV) inviata al Ministero del Lavoro.