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martedì 17 aprile 2012

Nessuno sgravio per l'assunzione di ex dipendenti di studi professionali in mobilità

L'INPS con nota del 5 aprile 2012 ha precisato che non è possibile godere degli incentivi contributivi in caso di assunzione di dipendenti iscritti alle liste di mobilità licenziati da studi professionali.
Tale decisione contrasta con quanto precedentemente confermato dal Ministero del Lavoro nell'interpello n. 10 del 2011. In tale sede si era arrivati ad una differente conclusione partendo dall'interpretazione dell'art. 4 L. 236/1993 nel quale è stabilito che nelle liste di mobilità "possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro".
Poichè gli studi professionali non rientrano nelle categorie di datori di lavoro sopramenzionati sembrerebbe non siano destinatari di tale norma. Il Ministero del Lavoro, però, ha interpretato la disposizione normativa avvalendosi della definizione di datore di lavoro fornita dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee con sentenza del 16.10.2003: la nozione di datore di lavoro è da intendersi in senso ampio andando oltre alla connessione con la definizione di imprenditore, in quanto datore di lavoro può essere qualunque soggetto che svolge attività economica.
L'INPS, invece, ha recentemente affermato che, mentre l’assoggettamento alle procedure di licenziamento collettivo prescinde dalla qualità di impresa del datore di lavoro, al contrario l’applicazione degli incentivi contributivi per l’assunzione di soggetto in mobilità è subordinata alla qualità di imprenditore del datore di lavoro che effettua il licenziamento.

domenica 8 aprile 2012

Risurrezione
 
Suono di campane,
voce che trasvola sul mondo,
canto che piove dal cielo sulla terra,
nella città sorda e irrequieta,
e nel silenzio dei colli
ove, nel pallore argenteo,
le bacche d'olivo maturano il dono di pace.
Suono che viene a te,
quale alleluia pasquale,
a offrirti la gioia di ogni primavera,
a chiamarti alla rinascita;
a dirti che la terra rifiorisce
se il tuo cuore si aprirà come un boccio,
che ripete un gesto d'amore e di speranza,
levando il mite ramoscello
in questa chiara alba di Risurrezione!
 
Gabriele D'Annunzio
 
 

lunedì 2 aprile 2012

Obbligo formativo in materia di igiene e sicurezza sul lavoro



A decorrere dal 02 aprile 2012 l’EBAT ha reso operativo l’obbligo di formazione ed informazione in materia di igiene e sicurezza dei dipendenti delle aziende trentine che applicano i contratti collettivi dell’artigianato ed in regola con i versamenti all’EBAT.





1) Obbligo di informazione

Il datore di lavoro, all’atto dell’assunzione del dipendente, è obbligato ad informare il lavoratore in tema di igiene e sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a tenere traccia dell’informazione effettuata mediante la compilazione di un’apposita scheda che deve essere sottoscritta sia dal datore di lavoro che dal dipendente ed inviata all’EBAT.
Il fac-simile di tale scheda può essere scaricato collegandosi al sito dell'EBAT (http://www.ebat.tn.it/download/organismo-sicurezza-artigianato/mqua23a.pdf).


2) Obbligo di formazione
  
Tutti i dipendenti assunti nelle aziende trentine che applicano i contratti collettivi dell’artigianato dovranno frequentare appositi corsi per la formazione obbligatoria in tema di igiene e sicurezza.
* per i dipendenti neo-assunti: entro 2 giorni dalla data di assunzione si potrà procedere all’iscrizione del lavoratore ai corsi organizzati dall’EBAT, che per il 2012 saranno totalmente gratuiti.
* per i dipendenti già in forza: se non hanno già frequentato suddetti corsi il datore di lavoro dovrà impegnarsi per far sì che tale obbligo venga soddisfatto.
Solo per i dipendenti assunti a decorrere dal 01.01.2012 l’EBAT ammette, in via del tutto eccezionale la possibilità di iscrizione ai corsi gratuiti. Pertanto lo Studio procederà d’ufficio a tale iscrizione.