Elenco blog personale

venerdì 28 dicembre 2012

Nuove disposizioni relative alla comunicazione preventiva del lavoro a chiamata


 
 
 
Dal 2013
 
non sarà più possibile inviare i modelli di comunicazione via fax.
 
 

 

            *Il modello da utilizzare è solo ed esclusivamente quello si trova all'indirizzo: http://www.dplmodena.it/Modello_UNI_Intermittenti.pdf.

Il modello deve essere compilato per ogni dipendente con i seguenti dati:

- codice fiscale ed e-mail del datore di lavoro (obbligatori);

- codice fiscale del lavoratore o in alternativa codice di comunicazione del rapporto di lavoro (da richiedere     allo Studio Morandi Flavia);

- data inizio e data fine della prestazione lavorativa: se la prestazione dura solo un giorno è sufficiente indicare solo la “data inizio”.

 

            *Modalità di invio della comunicazione:

- mail all’indirizzo intermittenti@lavoro.gov.it, con oggetto “Comunicazione chiamata lavoro intermittente” inviando in allegato il modello sopradescritto compilato.

 

*L’annullamento della comunicazione è possibile attraverso l’invio di una successiva comunicazione barrando la casella “Annullamento” sul nuovo modello e indicando la prestazione oggetto di annullamento, comunque solo prima dell’inizio della prestazione lavorativa.

 

Se non si comunica l’annullamento la prestazione lavorativa si ritiene effettivamente resa con tutte le conseguenze connesse agli obblighi retributivi e contributivi.

 

* Sanzioni:

in caso omissione della comunicazione:
sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 2.400,00 per ogni lavoratore interessato.
 
in caso di chiamata del lavoratore in giorni non coincidenti con quelli comunicati:
1) considerazione della prestazione lavorativa come lavoro nero;
2) trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
3) sanzione amministrativa per mancata comunicazione preventiva
 

 

A disposizione per eventuali chiarimenti in merito, porgiamo cordiali saluti.

lunedì 17 dicembre 2012

Cosa fare in caso di urgenza quando lo Studio del Consulente del lavoro è chiuso

In caso di:
-ASSUNZIONI URGENTI, compilare il modello URG (http://www.cliclavoro.gov.it/servizi/azienda/argo02/Documents/Uniurg2009v2.pdf) specificando come motivo urgenzaConsulente del lavoro irreperibile” e spedirlo al numero di fax 848 800 131. Successivamente spedire una copia allo Studio.

-INFORTUNIO, compilare con più dati possibili ed inviare entro 24 ore la denuncia di infortunio (http://www.inail.it/cms/assicurazione/modulistica/moduliprestazioni/4prest.pdf) come di seguito specificato

  • la prima e la seconda pagina devono essere inviate tramite raccomandata all’INAIL di Rovereto (Largo Camera di Commercio n. 2 – 38068 Rovereto TN);
  • la quinta e sesta pagina devono essere inviate tramite raccomandata all’Autorità di Pubblica Sicurezza del Comune in cui è avvenuto l’infortunio (Ufficio della Polizia di Stato o del Sindaco);

le rimanenti pagine si possono buttare via.
N.B. Deve essere sempre indicata la data dell’infortunio e quella in cui il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza.
I dati retributivi possono essere tralasciati.
Successivamente inviate una copia allo Studio che provvederà ad inviare i dati mancanti.

lunedì 10 dicembre 2012

Nuove disposizioni per la comunicazione preventiva dipendenti a chiamata


Il datore di lavoro che intende usufruire di prestazioni di lavoro a chiamata deve inviare una comunicazione preventiva.


Dal 26 novembre 2012

il modello di comunicazione è cambiato.


          *Il modello da utilizzare d’ora in poi è solo ed esclusivamente quello che si trova all'indirizzo: http://www.dplmodena.it/Modello_UNI_Intermittenti.pdf , quello vecchio non può più essere utilizzato.

            Il modello deve essere compilato per ogni dipendente con i seguenti dati:

- codice fiscale ed e-mail del datore di lavoro (obbligatori);

- codice fiscale del lavoratore o in alternativa codice di comunicazione del rapporto di lavoro (da richiedere     allo Studio Morandi Flavia);

- data inizio e data fine della  prestazione lavorativa: se la prestazione dura solo un giorno è sufficiente indicare solo la “data inizio”.

 

            *Modalità di invio della comunicazione:

- fax al n. 848.800.131, conservando la ricevuta d’invio;

.

*Annullamento della comunicazione:

è possibile attraverso l’invio di una successiva comunicazione barrando la casella “Annullamento” sul nuovo modello e indicando la prestazione oggetto di annullamento, comunque solo prima dell’inizio della prestazione lavorativa.

Se non si comunica l’annullamento la prestazione lavorativa si ritiene effettivamente resa con tutte le conseguenze connesse agli obblighi retributivi e contributivi.


*Sanzioni:

in caso omissione della comunicazione:
sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 2.400,00 per ogni lavoratore interessato.
 
in caso di chiamata del lavoratore in giorni non coincidenti con quelli comunicati:
1) considerazione della prestazione lavorativa come lavoro nero;
2) trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
3) sanzione amministrativa per mancata comunicazione preventiva
 

martedì 27 novembre 2012

Cadiprof

La  C.A.DI.PROF. è la Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare per i Dipendenti degli Studi Professionali.

L'iscrizione alla C.A.DI.PROF. è obbligatoria per tutti i dipendenti a tempo indeterminato e anche per quelli a tempo determinato con contratto superiore a tre mesi, assunti con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Studi Professionali.
Tutte le variazioni (nuove assunzioni, cessazioni, cambi di indirizzo, ecc.) rispetto ai dati originariamente registrati devono essere comunicate alla Cassa entro 15 giorni dal verificarsi della variazione.
I datori di lavoro devono corrispondere alla Cassa:
=> Contributo una tantum, per ciascun lavoratore iscritto: 24,00 €
=> Contributo mensile per ciascun lavoratore iscritto: 14,00 €

Il diritto alle prestazioni di assistenza decorre dal 1° giorno del 4° mese successivo a quello in cui avviene l'iscrizione.
I dipendenti possono accedere al sito http://www2.cadiprof.it/ per verificare quali servizi sono erogati dalla Cassa.

mercoledì 14 novembre 2012

MètaSalute



Il fondo MétaSalute (https://www.fondometasalute.it/) è un Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende che applicano il CCNL metalmeccanica industria.

Entro il 31.12.2012 ciascun dipendente potrà scegliere se aderire al Fondo con la conseguente possibilità di beneficiare dei servizi sanitari offerti.

In caso di adesione il pagamento dei contributi, che verrà eseguito a cadenza trimestrale, sarà ripartito come segue:

2,00 € mensili  => a carico del datore di lavoro
1,00 € mensile => a carico del dipendente (trattenuta in busta paga)


L’adesione al fondo è subordinata alla compilazione
entro il 31 dicembre 2012
da parte del dipendente
di un apposito modello
1° copia – da inviare a MètaSalute da parte del datore di lavoro;
2° copia – per il datore di lavoro;
3° copia – da restituire al dipendente con sottoscrizione della data di ricevimento.





 

domenica 21 ottobre 2012

Sanzione per mancata comunicazione lavoro a chiamata

L'omissione della comunicazione del lavoro a chiamata è punita con una sanzione amministrativa tra 400,00 € e 2.400,00 €.
Recentemente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emesso la nota n. 37//0018271/MA007.A001 nella quale è confermato che la sanzione  amministrativa sopraindicata va irrogata  esclusivamente dal personale di vigilanza delle Direzioni territoriali del  lavoro.
La giustificazione di tale decisione è determinata dal fatto che "essendo gli Uffici territoriali di questo Ministero i soli destinatari della comunicazione in esame nonchè in ragione dell'assenza di previsioni di senso contrario, si ritiene che la competenza ad irrogare la sanzione amministrativa di cui al comma 3 bis [d.lgs. 276/2003], nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligo, debba essere attribuita in via esclusiva al personale di vigilanza in servizio presso i suddetti Uffici".


venerdì 14 settembre 2012

Nuove modalità di comunicazione dei lavoratori a chiamata


Il datore di lavoro che intende usufruire di prestazioni di lavoro a chiamata deve inviare una comunicazione preventiva.
 

 
 
Dal 16 settembre
 
i modelli di comunicazione, il numero di fax e l’indirizzo mail ai quali effettuare l’invio
 
cambiano.
 

 
            *Il modello da utilizzare è solo ed esclusivamente quello che fornisce il ministero del Lavoro (http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/B1E904E6-E442-40B8-B554-B0D66030A80A/0/Modulo_Intermittenti.pdf)
quello vecchio non può più essere utilizzato.

            Il modello deve essere compilato per ogni dipendente con i seguenti dati:
- codice fiscale ed e-mail del datore di lavoro;
- codice fiscale del lavoratore;
- codice di comunicazione del rapporto di lavoro (da richiedere allo Studio Morandi Flavia);
- durata della prestazione lavorativa: se la prestazione dura solo un giorno è sufficiente indicare solo la “data inizio”.



            *Modalità di invio della comunicazione:

- fax al n. 848.800.131, conservando la ricevuta d’invio;

- mail all’indirizzo intermittenti@lavoro.gov.it, con oggetto “Comunicazione chiamata lavoro intermittente” inviando in allegato il modello sopradescritto compilato. Il sistema, appena riceverà la mail, invierà un messaggio di conferma di avvenuta ricezione.

giovedì 2 agosto 2012

"Riforma Fornero": obbligo di comunicazione preventiva per i contratti a chiamata - provincia di Bergamo

Ricordiamo che a decorrere dal 18 luglio p.v. il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare preventivamente l’inizio di ogni prestazione lavorativa alla Direzione territoriale del lavoro specificando la durata della prestazione stessa.

In caso di omissione il datore di lavoro è punito con una sanzione da € 400,00 ad € 2.400,00.

Esempio: Il datore di lavoro il giorno 20 luglio chiama il Sig. Tizio chiedendo di svolgere la prestazione lavorativa il giorno successivo (21 luglio). Il datore di lavoro, prima dell'inizio della prestazione lavorativa, dovrà inviare la comunicazione alla Direzione provinciale del Lavoro.


I datori di lavoro che occupano dipendenti a chiamata che prestano attività lavorativa in


provincia di Bergamo
dovranno compilare il modello che trovano all’indirizzo



ed inviarlo:

- preferibilmente per fax al n. 035/24.91.43 o 035/21.82.13;
- o con PEC all’indirizzo dpl-bergamo@lavoro.gov.it.


giovedì 19 luglio 2012

Precisazioni sui contratti a chiamata


A seguito dell’emissione della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali d.d. 18.07.2012 contenente indicazioni operative per l’attuazione della c.d. “riforma Fornero”, evidenziamo alcune precisazioni in merito ai contratti a chiamata.

            Tali contratti si possono stipulare solo:
* con soggetti che non hanno ancora compiuto 24 anni (le prestazioni potranno essere rese fino al compimento del 25° anno di età) o di età superiore ai 55 anni;

* per le attività presenti nel R.D. n. 2657 del 1923;

* nei casi previsti dai CCNL.


§§§   §§§   §§§


La comunicazione della prestazione lavorativa alla DPL potrà essere fatta:  

* indicando solo i giorni in cui il dipendente lavorerà e non anche l’orario;

* indicando contestualmente la prestazione di più lavoratori;

* inviando il fax o la mail anche nello stesso giorno di inizio della prestazione purché antecedentemente all’effettivo impiego del dipendente.

                                                                                         

«La comunicazione potrà essere modificata o annullata in qualunque momento attraverso l’invio di una successiva comunicazione, da effettuarsi tuttavia sempre prima dell’inizio della prestazione di lavoro. In assenza di modifica o annullamento della comunicazione già inoltrata è da ritenersi comunque effettuata la prestazione lavorativa per i giorni indicati, con relative conseguenze di natura retributiva e contributiva».



Obbligo di convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

La legge n. 92 del 28 giugno 2012 (c.d. riforma Fornero) entrata in vigore il 18 luglio scorso, ha introdotto l’obbligo di convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale.

Dal 18 luglio, pertanto, il datore di lavoro che riceve le dimissioni o la risoluzione anticipata del contratto di lavoro, deve, entro 30 giorni, invitare il dipendente, con lettera raccomandata A/R o a mani, a convalidare le stesse:

* presso la Direzione Territoriale del lavoro o presso i Centri per l’impiego;

* oppure sottoscrivendo la sua volontà con apposita dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della cessazione del rapporto di lavoro UNILAV inviata telematicamente al Ministero del Lavoro.



Se il datore di lavoro non invita formalmente il dipendente ad attivarsi per la convalida, decorsi 30 giorni le dimissioni o la risoluzione anticipata si considerano PRIVE DI EFFETTO.


*** *** ***


Il lavoratore ha tempo 7 giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro per:

1) procedere con la convalida => cessando il rapporto di lavoro
2) non fare nulla                      => il rapporto di lavoro si ritiene cessato decorsi 7 giorni
3) presentare revoca scritta
delle dimissioni                       => il rapporto di lavoro non cessa e continua a produrre effetti


*** *** ***


Pertanto ogni volta che il datore di lavoro riceverà la comunicazione di dimissioni o vorrà procedere con la risoluzione anticipata del contratto dovrà agire nel seguente modo:

1)      comunicazione tempestiva al Consulente del lavoro;

2)      consegna al dipendente dell’invito formale a procedere con la convalida, preferibilmente presso il nostro Studio apponendo la dichiarazione di volontà di cessazione in calce alla ricevuta di trasmissione della cessazione del rapporto di lavoro (UNILAV) inviata al Ministero del Lavoro.



mercoledì 18 luglio 2012

"Riforma Fornero" - obbligo di comunicazione preventiva per i contratti a chiamata - provincia di BRESCIA

Ricordiamo che a decorrere dal 18 luglio p.v. il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare preventivamente l’inizio di ogni prestazione lavorativa alla Direzione territoriale del lavoro specificando la durata della prestazione stessa.

In caso di omissione il datore di lavoro è punito con una sanzione da € 400,00 ad € 2.400,00.

Esempio: Il datore di lavoro il giorno 20 luglio chiama il Sig. Tizio chiedendo di svolgere la prestazione lavorativa il giorno successivo (21 luglio). Il datore di lavoro, non più tardi del 20 luglio, dovrà inviare la comunicazione alla Direzione provinciale del Lavoro.


I datori di lavoro che occupano dipendenti a chiamata che prestano attività lavorativa in


provincia di Brescia

dovranno compilare il modello che trovano all’indirizzo



ed inviarlo:

- preferibilmente per fax al n. 030/24.23.178 o 030/22.38.65;
- o con PEC all’indirizzo dpl-brescia@lavoro.gov.it.


martedì 17 luglio 2012

"Riforma Fornero": obbligo di comunicazione preventiva per i contratti a chiamata - provincia di TRENTO

A decorrere dal 18 luglio p.v. il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare preventivamente l’inizio di ogni prestazione lavorativa alla Direzione territoriale del lavoro specificando la durata della prestazione stessa.

In caso di omissione il datore di lavoro è punito con una sanzione da € 400,00 ad € 2.400,00.

Esempio: Il datore di lavoro il giorno 20 luglio chiama il Sig. Tizio chiedendo di svolgere la prestazione lavorativa il giorno successivo (21 luglio). Il datore di lavoro, non più tardi del 20 luglio, dovrà inviare la comunicazione alla Direzione provinciale del Lavoro.


I datori di lavoro che occupano dipendenti a chiamata che prestano attività lavorativa in

provincia di Trento

dovranno compilare il modello che trovano all’indirizzo


ed inviarlo:

- preferibilmente per fax al n. 0461/49.40.34 o 0461/ 49.42.12;

- o con PEC all’indirizzo lavoro.intermittente@provincia.tn.it.


giovedì 14 giugno 2012

“ La crisi, generatrice di una nuova umanità”




“Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose.

La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi.
La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. E’ nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie.
Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere ‘superato’.

Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni.
La vera crisi, è la crisi dell’incompetenza.
L’inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie di uscita.
Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non c’è merito.
E’ nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze.
Parlare di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il conformismo. Invece, lavoriamo duro.
Finiamola una volta per tutte con l’unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per superarla.”

Albert Einstein


martedì 17 aprile 2012

Nessuno sgravio per l'assunzione di ex dipendenti di studi professionali in mobilità

L'INPS con nota del 5 aprile 2012 ha precisato che non è possibile godere degli incentivi contributivi in caso di assunzione di dipendenti iscritti alle liste di mobilità licenziati da studi professionali.
Tale decisione contrasta con quanto precedentemente confermato dal Ministero del Lavoro nell'interpello n. 10 del 2011. In tale sede si era arrivati ad una differente conclusione partendo dall'interpretazione dell'art. 4 L. 236/1993 nel quale è stabilito che nelle liste di mobilità "possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro".
Poichè gli studi professionali non rientrano nelle categorie di datori di lavoro sopramenzionati sembrerebbe non siano destinatari di tale norma. Il Ministero del Lavoro, però, ha interpretato la disposizione normativa avvalendosi della definizione di datore di lavoro fornita dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee con sentenza del 16.10.2003: la nozione di datore di lavoro è da intendersi in senso ampio andando oltre alla connessione con la definizione di imprenditore, in quanto datore di lavoro può essere qualunque soggetto che svolge attività economica.
L'INPS, invece, ha recentemente affermato che, mentre l’assoggettamento alle procedure di licenziamento collettivo prescinde dalla qualità di impresa del datore di lavoro, al contrario l’applicazione degli incentivi contributivi per l’assunzione di soggetto in mobilità è subordinata alla qualità di imprenditore del datore di lavoro che effettua il licenziamento.

domenica 8 aprile 2012

Risurrezione
 
Suono di campane,
voce che trasvola sul mondo,
canto che piove dal cielo sulla terra,
nella città sorda e irrequieta,
e nel silenzio dei colli
ove, nel pallore argenteo,
le bacche d'olivo maturano il dono di pace.
Suono che viene a te,
quale alleluia pasquale,
a offrirti la gioia di ogni primavera,
a chiamarti alla rinascita;
a dirti che la terra rifiorisce
se il tuo cuore si aprirà come un boccio,
che ripete un gesto d'amore e di speranza,
levando il mite ramoscello
in questa chiara alba di Risurrezione!
 
Gabriele D'Annunzio
 
 

lunedì 2 aprile 2012

Obbligo formativo in materia di igiene e sicurezza sul lavoro



A decorrere dal 02 aprile 2012 l’EBAT ha reso operativo l’obbligo di formazione ed informazione in materia di igiene e sicurezza dei dipendenti delle aziende trentine che applicano i contratti collettivi dell’artigianato ed in regola con i versamenti all’EBAT.





1) Obbligo di informazione

Il datore di lavoro, all’atto dell’assunzione del dipendente, è obbligato ad informare il lavoratore in tema di igiene e sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a tenere traccia dell’informazione effettuata mediante la compilazione di un’apposita scheda che deve essere sottoscritta sia dal datore di lavoro che dal dipendente ed inviata all’EBAT.
Il fac-simile di tale scheda può essere scaricato collegandosi al sito dell'EBAT (http://www.ebat.tn.it/download/organismo-sicurezza-artigianato/mqua23a.pdf).


2) Obbligo di formazione
  
Tutti i dipendenti assunti nelle aziende trentine che applicano i contratti collettivi dell’artigianato dovranno frequentare appositi corsi per la formazione obbligatoria in tema di igiene e sicurezza.
* per i dipendenti neo-assunti: entro 2 giorni dalla data di assunzione si potrà procedere all’iscrizione del lavoratore ai corsi organizzati dall’EBAT, che per il 2012 saranno totalmente gratuiti.
* per i dipendenti già in forza: se non hanno già frequentato suddetti corsi il datore di lavoro dovrà impegnarsi per far sì che tale obbligo venga soddisfatto.
Solo per i dipendenti assunti a decorrere dal 01.01.2012 l’EBAT ammette, in via del tutto eccezionale la possibilità di iscrizione ai corsi gratuiti. Pertanto lo Studio procederà d’ufficio a tale iscrizione.

lunedì 26 marzo 2012

Decreto flussi extracomunitari stagionali

Con Circolare n. 1960 del 20 marzo 2012, il Ministero dell’Interno ed il Ministero del Lavoro hanno definito le modalità operative per l’ingresso in Italia di cittadini extracomunitari per motivi di lavoro subordinato stagionale per il 2012.
Le domande di nulla osta possono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura telematica presente sul sito del Ministero dell’Interno.
Per accedere a tale procedura l’azienda deve essere registrata sul sito web del servizio di inoltro telematico delle domande e deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante o, in alternativa, può incaricare un soggetto già abilitato, come ad esempio un Consulente del lavoro, ad effettuare l’inoltro della domanda stessa.
La presentazione telematica della domanda può essere fatta dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del decreto e fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2012.