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lunedì 1 luglio 2013

Nuove disposizioni relative alla comunicazione preventiva del lavoro a chiamata

Il datore di lavoro che intende usufruire di prestazioni di lavoro a chiamata deve inviare una comunicazione preventiva.



Dal 3 luglio 2013

le modalità di comunicazione

cambiano.


            *Il modello da utilizzare rimane quello utilizzato fino ad oggi (Uni-intermittente).

            *Modalità di invio della comunicazione:
- solo ed esclusivamente tramite posta elettronica, non necessariamente certificata, all’indirizzo PEC intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it, con oggetto “Comunicazione chiamata lavoro intermittente” inviando in allegato il modello sopracitato adeguatamente compilato.
- oppure telematicamente, avvalendosi del supporto dello Studio Morandi Flavia.

*L’annullamento della comunicazione è possibile, con le stesse modalità sopradescritte, cioè con mail PEC o telematicamente, attraverso l’invio di una successiva comunicazione di rettifica. Tale comunicazione va effettuata nel tempo massimo di 48 ore dall’inizio previsto della prestazione lavorativa.
Se non si comunica l’annullamento la prestazione lavorativa si ritiene effettivamente resa con tutte le conseguenze connesse agli obblighi retributivi e contributivi.


* Sanzioni:
in caso omissione della comunicazione:
sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 2.400,00 per ogni lavoratore interessato.

in caso di chiamata del lavoratore in giorni non coincidenti con quelli comunicati:
1) considerazione della prestazione lavorativa come lavoro nero;
2) trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
3) sanzione amministrativa per mancata comunicazione preventiva

mercoledì 22 maggio 2013

Redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)


 
 
 
Dal 1° giugno 2013
 
non sarà più possibile autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi.
 
 
 

            Il ministero del Lavoro chiarisce che le Piccole e Medie Imprese fino a 10 dipendenti possono continuare a presentare l’autocertificazione per la valutazione dei rischi fino al 31 maggio 2013.

Pertanto, dal 1° giugno 2013, i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti non potranno più autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, ma dovranno predisporre il documento di valutazione dei rischi (DVR), avvalendosi delle procedure semplificate contenute nel Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 al fine di non incorrere, in caso di controllo, nelle seguenti sanzioni.

 
* Sanzioni:
 
in caso di mancata redazione del DVR
arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a
€ 6.400.
 
in caso di incompleta redazione del DVR (in relazione a : misure di prevenzione e protezione e DPI, programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità)
 
 
 
ammenda da € 2.000 a € 4.000.
 
in caso di incompleta redazione del DVR (in merito a : relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento)
 
 
 
ammenda da € 1.000 a € 2.000


            La redazione del documento, come previsto dal D. Lgs 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro), art. 28, comma 2 lettera a,  «è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione».

             Si ricorda che i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) devono frequentare corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. Il datore di lavoro è inoltre tenuto a far sì che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche attraverso la frequenza periodica di corsi di aggiornamento.

 
        
Per tutto quanto sopra indicato fate senz’altro riferimento ai Vostri consulenti per la sicurezza sul lavoro, tenendo presente gli adempimenti obbligatori in capo al datore di lavoro come previsti dalla normativa vigente.