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giovedì 26 novembre 2015

PAGAMENTO RETRIBUZIONI DI DICEMBRE 2015 ENTRO IL 12 GENNAIO 2016

·         Secondo quanto stabilito dall’art. 51 del TUIR solo i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2016 si possono considerare nel periodo d’imposta 2015; si tratta del principio di cassa allargato.
·         Lo stesso principio di cassa allargato si applica ai compensi pagati ai collaboratori a progetto (art. 61 D. Lgs.276/2003) e collaborazioni coordinate e continuative co.co.co come gli amministratori di società.

Conseguenze per il dipendente
Pagamento entro il 12 gennaio 2016
I redditi si considerano percepiti nell’anno di competenza 2015.
Verranno inclusi nella CU 2016 (ex modello CUD) redditi 2015.

Pagamento successivo al 12 gennaio 2016
 I redditi si considerano percepiti nell’anno di competenza 2016.
Verranno inclusi nella CU 2017 redditi 2016.
Conseguenze per il datore di lavoro



Costo del lavoratore
Il costo relativo alle retribuzioni sarà deducibile secondo il criterio della competenza,  le retribuzioni saranno quindi deducibili nel periodo d’imposta 2015 anche se corrisposte successivamente al 12 gennaio 2016. 

Compensi degli amministratori (non professionisti art. 50 TUIR)
Per le società che erogano tali compensi, gli stessi sono deducibili nell’anno cui si riferiscono, solo se pagati entro il 12 gennaio 2016.
Conseguenze per il datore di lavoro professionista
Costo del lavoratore
Per costoro opera il principio di cassa, in base al quale, ai fini della deducibilità dei costi relativi alle retribuzioni, rilevano esclusivamente le spese effettivamente sostenute nel periodo d’imposta 2015.

È necessario, quindi, che il pagamento venga effettuato entro e non oltre il 12 gennaio 2016 in modo che entro tale data i compensi risultino disponibili per il lavoratore.

Affinché i pagamenti dei salari e stipendi ai dipendenti, i compensi ai collaboratori a progetto e amministratori (co.co.co) possano essere considerati effettuati entro 12 gennaio 2016 è necessario considerare quanto segue:

per i pagamenti in contante
per i pagamenti con Assegno Circolare o Assegno Bancario
per i pagamenti con bonifico bancario
Solo se la retribuzione è inferiore ad € 1.000,00.

Il pagamento si considera effettuato al momento della consegna materiale della somma di denaro. A titolo di prova è opportuno ottenere dal lavoratore una quietanza con la data di pagamento entro il 12 gennaio 2016.
L’assegno deve essere opportunamente datato (entro il 12 gennaio 2016).
Il pagamento si considera effettuato al momento della consegna al beneficiario.
Il pagamento si considera effettuato il giorno in cui viene eseguita l’operazione di accredito sul conto del beneficiario.

giovedì 26 marzo 2015

TFR in busta paga

Con la presente informiamo che la legge di Stabilità 2015 ha previsto la possibilità di liquidazione mensile in busta paga della quota maturanda di TFR (Qu.I.R.).

Di seguito indichiamo le regole principali ai fini dell’erogazione della Qu.I.R.:

1.      i soggetti beneficiari sono i dipendenti con rapporti di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi;
2.      la quota Qu.I.R. erogabile è pari alla quota maturanda di TFR al netto del contributo Ivs dello 0,50 %;
3.      il pagamento della Qu.I.R. avviene dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta da parte del dipendente;
4.      la suddetta richiesta può essere effettuata compilando un apposito modello;
5.      la Qu.I.R. erogata mensilmente è assoggettata ad aliquota IRPEF ordinaria e concorre alla formazione del reddito ai fini del calcolo delle imposte, detrazioni ed addizionali;
6.      l’eventuale scelta di ricevere mensilmente la Qu.I.R. in busta paga è irrevocabile fino al 30 giugno 2018 o fino alla cessazione del rapporto di lavoro se precedente a tale data.